Art. VII · Sede, sessioni e numero legale.
ConvenzioneParte II

Art. VII

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Sede, sessioni e numero legale.

In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO VII. (Sede, sessioni e numero legale). 1. Il Comitato ha sede a Londra, salvo decisione diversa adottata dal medesimo. 2. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, in occasione delle sessioni statutarie del Consiglio internazionale del grano. Il Consiglio si riunisce pure in qualsiasi altra occasione su decisione del presidente, o su richiesta di almeno tre membri, o nella misura in cui lo esigano le norme della presente Convenzione. 3. Le sessioni del Comitato sono valide soltanto se vi partecipa un numero di delegati pari almeno ai due terzi dei membri del Comitato stesso.
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