Convenzione›Parte II
Art. VI
6 / 20Poteri e funzioni del Comitato.
In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO VI.
(Poteri e funzioni del Comitato).
1. Il Comitato:
a) riceve periodicamente dai singoli membri una relazione in merito all'importo, alla composizione, alle condizioni e alle modalità di distribuzione dei contributi da essi forniti in virtù della presente Convenzione;
b) segue gli acquisti di cereali finanziati mediante contributi in danaro, tenendo particolarmente conto dell'obbligo di acquistare cereali nei paesi in via di sviluppo, formulato al paragrafo 8 dell'articolo III;
c) verifica l'assolvimento degli obblighi assunti in virtù della presente Convenzione;
d) organizza uno scambio regolare d'informazioni circa l'applicazione delle norme relative all'aiuto alimentare adottate nell'ambito della presente Convenzione e - qualora siano disponibili i dati corrispondenti - circa l'incidenza della convenzione stessa sulla produzione alimentare nei paesi beneficiari.
Il Comitato farà rapporto secondo le necessità.
2. Per l'applicazione dell'articolo IV e del paragrafo 1, lettere c) e d), del presente articolo, il Comitato può consultare i paesi beneficiari e ottenerne informazioni.
3. Il Comitato inserisce nel regolamento interno le disposizioni necessarie per l'applicazione delle norme della presente Convenzione.
4. Oltre ai poteri e alle funzioni indicati nel presente articolo, il Comitato possiede le altre competenze ed esercita le altre attribuzioni necessarie per l'applicazione delle norme della presente Convenzione.
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