Convenzione›Parte II
Art. IV
4 / 20Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico.
In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO IV.
(Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico).
Se, nel corso di un anno, la produzione di cereali alimentari risulta fortemente deficitaria in tutti i paesi in via di sviluppo a basso reddito, il presidente del Comitato, sulla base delle informazioni trasmessegli dal Segretario esecutivo, convoca una sessione del Comitato per esaminare la gravità del deficit. Il Comitato può raccomandare che i membri pongano rimedio alla situazione, aumentando l'aiuto alimentare.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-08;354#art-c-iv