Art. IV · Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico.
ConvenzioneParte II

Art. IV

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Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico.

In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO IV. (Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico). Se, nel corso di un anno, la produzione di cereali alimentari risulta fortemente deficitaria in tutti i paesi in via di sviluppo a basso reddito, il presidente del Comitato, sulla base delle informazioni trasmessegli dal Segretario esecutivo, convoca una sessione del Comitato per esaminare la gravità del deficit. Il Comitato può raccomandare che i membri pongano rimedio alla situazione, aumentando l'aiuto alimentare.
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