Art. II · Definizioni.
ConvenzioneParte I

Art. II

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Definizioni.

In vigore dal 29 giu 1982
ARTICOLO II. (Definizioni). 1. Per l'applicazione della presente Convenzione: a) la sigla "cif" significa costo di assicurazione nolo; b) per "Comitato" si intende il Comitato per l'aiuto alimentare di cui all'articolo V; c) per "Segretario esecutivo" si intende il Segretario esecutivo del Consiglio internazionale del grano; d) la sigla "fob" significa franco a bordo; e) i termini "cereale" o "cereali" designano, salvo indicazione contraria, il frumento, l'avena, il granoturco, l'orzo, la segala, il sorgo e il riso, ovvero i rispettivi prodotti derivanti, ivi compresi i prodotti di seconda trasformazione, quali risultano definiti nel regolamento interno, fatto salvo il disposto dell'articolo III, paragrafo 1; f) per "membro" si intende una parte contraente - della presente Convenzione; g) per "segretariato" si intende il segretariato del Consiglio internazionale del grano; h) il termine "tonnellata" designa 1.000 chilogrammi; i) con il termine "anno" si intende, salvo indicazione contraria, il periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 giugno. 2. Nella presente Convenzione, il termine "governo" o "governi" include anche la Comunità economica europea, in appresso denominata CEE. Di conseguenza, le espressioni "firma" o "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o "strumento di adesione" o "dichiarazione di applicazione a titolo provvisorio" "da parte di un governo" designano anche la firma da parte dell'autorità competente della CEE, ovvero una dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della CEE da parte di tale autorità, ovvero il deposito, da parte della stessa, dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale comunitaria per la conclusione di un accordo internazionale.
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