Convenzione›Titolo I
Art. 6
28 / 95In vigore dal 30 lug 1982
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1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione vigente in una Parte contraente, i periodi di assicurazione compiuti i virtù della legislazione di tale Parte, si cumulano in quanto necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente.
2) La disposizione di cui al paragrafo 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di una Parte contraente ed all'assicurazione volontaria in virtù della legislazione dell'altra Parte contraente, se tale coesistenza non è ammessa dalla legislazione di quest'ultima Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-6