Convenzione›Titolo IV
Art. 50
50 / 95In vigore dal 30 lug 1982
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1) L'Istituzione competente potrà corrispondere all'interessato un anticipo nel corso dell'istruttoria della domanda.
2) La concessione dell'anticipo è subordinata alla sussistenza del diritto a pensione, che dovrà essere provato con documenti attestanti l'attività svolta nel territorio dell'altra parte.
3) Nel caso in cui l'Istituzione competente di una parte contraente avesse concesso anticipi ad un beneficiario, detta Istituzione competente o, a sua richiesta, l'Istituzione competente dell'altra parte, potrà detrarre detto anticipo dagli importi che dovranno essere corrisposti al suddetto beneficiario.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-50