Art. 45
ConvenzioneTitolo IV

Art. 45

45 / 95
In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Le istanze e gli altri documenti presentati alle autorità competenti o alle Istituzioni di una parte contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti Autorità od Istituzioni dell'altra parte. 2) La domanda di prestazione presentata all'Istituzione di una parte contraente vale come domanda di prestazione presentata all'Istituzione dell'altra parte purchè l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altra parte. 3) I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritto, ad una autorità o ad un'istituzione competente di una delle due parti, sono considerati come presentati entro tale termine se essi sono stati presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti autorità od istituzioni dell'altra parte. In tal caso l'Autorità o l'Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all'Autorità o all'Istituzione competente dell'altra parte, accusandone ricevuta all'interessato.
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