Convenzione›Titolo IV
Art. 44
44 / 95In vigore dal 30 lug 1982
.
Le istanze che gli interessati indirizzano alle autorità o alle Istituzioni competenti dell'una o dell'altra parte contraente per l'applicazione della presente Convenzione non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altra parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-44