Art. 42
ConvenzioneTitolo IV

Art. 42

42 / 95
In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di una delle due parti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione, indipendentemente dalla cittadinanza degli interessati. 2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che devono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione. 3) L'attestazione relativa all'autenticità di un certificato o di un documento, oppure di una copia, da parte delle Autorità o delle Istituzioni competenti di una parte sarà ritenuta valida dalle Autorità o dalle Istituzioni competenti dell'altra parte.
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