Convenzione
Art. 39
22 / 95In vigore dal 30 lug 1982
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Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di una delle due parti occupato nel territorio dell'altra parte, e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia una incapacità permanente, totale o parziale, deve essere notificato, senza indugio, dall'Istituto competente alla Rappresentanza diplomatica o consolare della parte di cui l'infortunato sia cittadino.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-39