Art. 37
Convenzione

Art. 37

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In vigore dal 30 lug 1982
. Nel caso in cui si verifichi in una delle due parti contraenti un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio sul lavoro o per una precedente malattia professionale verificata nell'altra parte, l'Istituzione competente per il nuovo evento terrà conto della precedente lesione come se si fosse verificata sotto la propria legislazione ai fini della valutazione del grado di inabilità al lavoro.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-37