Art. 23
Convenzione

Art. 23

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In vigore dal 30 lug 1982
. Il lavoratore che soddisfa alle condizioni previste dalla legislazione di una parte contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, comprese quelle per i familiari a carico, e che si reca nell'altra parte contraente, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate nell'accordo amministrativo di cui al successivo . Le prestazioni che vengono erogate dall'istituzione della parte contraente in cui il disoccupato si è recato saranno rimborsate dall'istituzione dell'altra parte secondo le modalità fissate nell'accordo amministrativo.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-23