Convenzione
Art. 21
4 / 95In vigore dal 30 lug 1982
.
Le variazioni dell'importo delle prestazioni intervenute in una parte contraente in relazione all'aumento del costo della vita, alle variazioni del livello delle retribuzioni o ad altre cause di adeguamento comportarno che l'altra parte ricalcoli l'integrazione attribuita ai sensi dell' della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-21