Art. 2
ConvenzioneTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 30 lug 1982
. 1) La presente convenzione si applica: A) nella Repubblica italiana: alle legislazioni concernenti: a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; b) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) l'assicurazione contro le malattie e per la maternità; d) l'assicurazione contro la tubercolosi; e) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; f) gli assegni familiari; g) le gestioni ed i regimi speciali di assicurazione per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono i rischi e le prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; B) nello Stato spagnolo: 1. alla legislazione relativa al regime generale di sicurezza sociale concernente i seguenti eventi e prestazioni: a) maternità, malattia comune o professionale, incapacità al lavoro temporanea e infortuni, professionali o extraprofessionali; b) invalidità temporanea o permanente; c) vecchiaia; d) morte e superstiti; e) disoccupazione; f) protezione della famiglia; g) servizi sociali e assistenza sociale. 2. alla legislazione relativa agli eventi e prestazioni indicati alla lettera B) del precedente numero 1. concernenti i seguenti regimi special di sicurezza sociale: a) settore agricolo; b) marittimi; c) minatori del carbone; d) ferrovieri; e) addetti ai servizi domestici; f) lavoratori indipendenti ed autonomi; g) rappresentanti del commercio; h) artisti; i) scrittori di libri; j) toreri. 2) La presente Convenzione si applicherà, ugualmente, alle legislazioni che completeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente paragrafo. 3) La presente Convenzione si applicherà altresì, alle legislazioni di una Parte contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale, semprechè, il Governo dell'altra Parte contraente non notifichi l'opposizione al Governo della prima Parte entro tre mesi dalla data di comunicazione ufficiale di detti provvedimenti.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-2