Art. 19
Convenzione

Art. 19

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In vigore dal 30 lug 1982
. Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui al paragrafo 1 del precedente , non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalla legislazione delle due parti contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.
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