Convenzione›Titolo III
Art. 16
38 / 95In vigore dal 30 lug 1982
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La concessione da parte dell'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, di protesi, grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di grande importanza, il cui elenco sarà stabilito nell'accordo amministrativo previsto dall' della presente Convenzione, è subordinata, salvo casi di urgenza, all'autorizzazione dell'istituzione competente. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria qualora il costo annuo delle prestazioni sia disciplinato in base a forfait.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-c-16