Art. 13
ConvenzioneTitolo III

Art. 13

35 / 95
In vigore dal 30 lug 1982
. 1) I lavoratori di cui agli articoli, 7 a 10 della presente Conversione che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione applicata dalla istituzione competente, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell', beneficiano sul territorio della Parte in cui risiedono o soggiornano: a) delle prestazioni in natura corrisposte, per conto dell'istituzione competente da parte dell'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno secondo le disposizioni della legislazione che essa applica come se fossero ad essa iscritti b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica come se essi risiedessero sul territorio in cui ha sede l'istituzione competente. 2) Le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1), lettere a) e b) si applicano per analoga ai familiari residenti nella Parte contraente diversa da quella in cui a sede l'istituzione competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione della Parte nel cui territorio risiedono.
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