Art. 12
ConvenzioneTitolo III

Art. 12

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In vigore dal 30 lug 1982
. 1) I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione applicata dall'Istituzione competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall' e a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante il soggiorno sul territorio dell'altra parte contraente, oppure b) che sono autorizzati dalla istituzione competente a recarsi sul territorio dell'altra parte contraente per ricevere le cure adatte al loro stato, beneficiano: i) delle prestazioni in natura corrisposte, per conto della istituzione competente, da parte della istituzione del luogo di soggiorno secondo quanto dispone la legislazione applicata da quest'ultima istituzione, come se fossero ad essa iscritti, nei limiti della durata eventualmente stabilita dalla legislazione applicata dall'istituzione competente; ii) delle prestazioni in denaro corrisposte dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se si trovassero sul territorio di tale parte. 2) Le disposizioni del paragrafo 1) del presente articolo sono altresì applicabili, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni in natura, ai familiari del lavoratore.
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