Art. 9
AccordoTitolo III

Art. 9

84 / 95
In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b) della Convenzione, il lavoratore, che si reca sul territorio dell'altra parte contraente, è tenuto a presentare all'istituzione di quest'ultima parte un attestato che lo autorizzi a beneficiare delle suddette prestazioni. Tale attestato, che è rilasciato dalla istituzione competente, indica in particolare, se necessario, la durata massima per la quale le prestazioni possono ancora essere corrisposte secondo le disposizioni della legislazione della parte competente. L'attestato può essere rilasciato dopo la partenza e su richiesta del lavoratore quando non ha potuto essere rilasciato prima per motivi di forza maggiore. 2) Le disposizioni del paragrafo precedente sono applicabili ai familiari del lavoratore, ai titolari di pensione o rendite, nonché ai loro familiari. 3) Le disposizioni dell', paragrafo 4 e dell', del presente accordo sono applicabili per analogia.
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