Art. 4
AccordoTitolo I

Art. 4

79 / 95
In vigore dal 30 lug 1982
. Qualora la legislazione di una delle due parti contraenti preveda che l'importo delle prestazioni in denaro vari con il numero dei familiari a carico, vengono presi in considerazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla predetta legislazione, anche i familiari residenti sul territorio dell'altra parte contraente.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-4