Art. 38
Accordo

Art. 38

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In vigore dal 30 lug 1982
. Le spese sostenute per la erogazione delle prestazioni in natura nonché per gli accertamenti medici e quelli ad essi connesse, di cui, rispettivamente, agli della Convenzione, sono rimborsate dalla Istituzione competente alla Istituzione che vi ha provveduto sulla base degli importi effettivi quali risultano dalla contabilità di quest'ultima Istituzione. A tal fine non possono essere richieste tariffe superiori a quelle in vigore per le prestazioni fornite dalla Istituzione che ha erogato le prestazioni agli assistiti soggetti alla legislazione che essa applica. Il pagamento delle somme è effettuato entro sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso per la quale viene utilizzato un apposito formulario.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-38