Accordo
Art. 34
71 / 95In vigore dal 30 lug 1982
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1) L'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno cui sia stata presentata una domanda di fornitura o rinnovo di un apparecchio di protesi ovvero di altra prestazione in natura di grande importanza provvede alla erogazione solo dopo che l'Istituzione competente, alla quale essa deve trasmettere la documentazione giustificativa della richiesta, ha espresso il suo benestare e, in ogni caso, ove siano trascorsi 15 giorni dalla comunicazione senza che sia stato notificato il diniego.
2) Le protesi e le altre prestazioni in natura di grande importanza sono quelle di cui all'elenco allegato al presente accordo (allegato 2).
3) Qualora tali prestazioni debbano essere fornite in via di assoluta urgenza, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede alla loro erogazione informandone senza indugio l'Istituzione competente.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-34