Accordo
Art. 33
70 / 95In vigore dal 30 lug 1982
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1) Per beneficiare delle prestazioni in natura in caso di residenza o di soggiorno nel territorio della Parte contraente che non sia quella competente, il lavoratore vittima di infortunio o di malattia professionale deve presentare all'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno un attestato dal quale risulti il diritto a dette prestazioni. Tale attestato, redatto su apposito formulario, è rilasciato dalla Istituzione competente la quale, se del caso, precisa il limite di durata delle prestazioni.
2) Se il lavoratore non presenta l'attestato previsto al paragrafo 1, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge alla Istituzione competente per ottenerlo e, nell'attesa, eroga all'interessato le prestazioni dell'assicurazione malattia purchè soddisfi alle condizioni richieste per averne diritto.
3) In caso di ricovero ospedaliero, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno notifica all'istituzione competente dell'altra Parte, entro 3 giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data di entrata in ospedale e la probabile durata della degenza, nonché la data di uscita dell'assistito.
4) Le istituzioni competenti pagano direttamente ai beneficiari residenti nel territorio dell'altra Parte contraente le rendite e le altre prestazioni in denaro loro dovute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-33