Accordo
Art. 30
67 / 95In vigore dal 30 lug 1982
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1) Le prestazioni di disoccupazione erogate dall'istituzione del luogo di soggiorno o residenza sono rimborsate dall'Istituzione competente conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2) L'Istituzione di una parte contraente che ha erogato le prestazioni per conto dell'Istituzione competente dell'altra parte contraente ai sensi dell' della Convenzione, invierà entro il, primo trimestre di ogni anno civile, alla predetta Istituzione competente una distinta delle prestazioni erogate nel corso dell'anno precedente, contenente in particolare i seguenti dati:
a) cognome, nome e data di nascita del disoccupato;
b) indicazione dell'Istituto competente che ha rilasciato l'attestato di cui al paragrafo i dell' del presente accordo;
c) periodo per il quale sono state concesse le prestazioni;
d) numero delle giornate per le quali debbono essere rimborsate le prestazioni;
e) importo totale delle prestazioni da prendere in conto ai fini del rimborso.
Le Istituzioni competenti potranno concordare fra loro che i rimborsi vengano effettuati con diversa periodicità.
3) Alla ricezione delle distinte dei pagamenti effettuati cui si riferisce il paragrafo precedente, l'Istituzione competente, previe le opportune verifiche, procederà nei sei mesi successivi alla ricezione, al trasferimento all'Istituzione competente dell'altra parte contraente dell'importo totale delle prestazioni erogate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-30