Art. 27
Accordo

Art. 27

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In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Per beneficiare delle disposizioni dell' della Convenzione, l'interessato è tenuto a presentare all'Istituzione competente un attestato in cui siano indicati i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altra parte contraente. 2) Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'istituzione competente dell'altra parte contraente. Qualora l'interessato non presenti tale attestato, quest'ultimo sarà richiesto dall'Istituzione competente alla Istituzione dell'altra parte contraente.
Storico versioni

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