Art. 22
Accordo

Art. 22

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In vigore dal 30 lug 1982
. 1) L'Istituzione competente dell'altra parte contraente, una volta ricevuti i formulari di cui ai precedenti articoli, determinerà gli eventuali diritti del richiedente, in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione che essa applica, oppure, secondo il caso, quelli che eventualmente derivino dalla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione delle due parti contraenti. L'Istituzione competente invierà quindi all'Istituzione competente dell'altra parte contraente una copia del formulario completato dai dati relativi ai periodi di assicurazione compiuti sotto la propria legislazione e con l'indicazione dei diritti a prestazioni riconosciuti al richiedente. 2) L'Istituzione competente presso la quale sia stata presentata la domanda, una volta ricevuto il formulario e determinati i diritti del richiedente in base alla sua legislazione per i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione delle due parti contraenti, si pronuncerà sulla domanda presentata e ne darà comunicazione all'altra Istituzione competente. 3) I dati personali contenuti nel formulario saranno debitamente autenticati dall'Istituzione competente che invia il formulario alla detta Istituzione confermando che le notizie contenute nel formulario corrispondono a quelli dei documenti originali. L'invio dei formulari sostituisce la trasmissione dei documenti originali presentati dagli interessati.
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