Accordo›Titolo III
Art. 17
92 / 95In vigore dal 30 lug 1982
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1) Le spese sostenute per la concessione delle prestazioni in applicazione dell', paragrafo 2, della Convenzione ai titolari di pensioni o rendite e membri della sua famiglia, saranno rimborsate dalle Istituzioni competenti alle Istituzioni che hanno effettuato le prestazioni sulla base di un forfait che si avvicini il più possibile alle spese reali stabilite per ciascun anno civile.
2) Il forfait si stabilirà moltiplicando il costo medio annuale per titolare di pensione o rendita per il numero medio annuale di titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione.
3) Gli elementi di calcolo necessari per stabilire detto forfait si determineranno secondo le regole seguenti:
a) il costo medio annuale per titolare di pensione o rendita si otterrà, per ciascun paese, dividendo le spese annuali relative al totale delle prestazioni erogate dalle Istituzioni del luogo di residenza nell'insieme dei titolari di pensioni o rendite dovute in virtù della legislazione del paese di residenza, per il numero medio annuale di titolari di pensione o rendita;
b) Il numero medio annuale di titolari di pensione o rendita da prendere in considerazione stabilito per mezzo di un inventario tenuto dalle Istituzioni del luogo di residenza sulla base dei certificati di diritto rilasciati dalle Istituzioni competenti.
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