Art. 13
AccordoTitolo III

Art. 13

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In vigore dal 30 lug 1982
. 1) Per beneficiare nella parte in cui risiede delle prestazioni in natura ai sensi dell', paragrafo 2, della Convenzione, il titolare di una pensione o rendita è tenuto a farsi iscrivere, come pure i suoi familiari, presso l'istituzione della parte in cui risiede, presentando un attestato che certifichi che ha diritto a dette prestazioni per sè e per i suoi familiari ai sensi della legislazione della parte debitrice della pensione o rendita. 2) Tale attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dalla istituzione debitrice della pensione o della rendita o, se del caso, dall'istituzione cui spetta decidere sul diritto alle prestazioni. Se l'interessato non presenta detto attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge per ottenerlo all'istituzione competente della parte debitrice della pensione o della rendita. 3) L'attestato di cui al paragrafo 1 del presente articolo rimane valido finché l'istituzione del luogo di residenza non ha ricevuto notifica del suo annullamento. 4) L'istituzione del luogo di residenza avverte l'istituzione che ha rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1 di ogni iscrizione da essa effettuata in conformità alle disposizioni di detto paragrafo. 5) Il titolare della pensione o della rendita è tenuto inoltre ad informare la istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento della sua situazione suscettibile di modificare il diritto alle prestazioni sanitarie, in particolare di ogni sospensione o soppressione della pensione o della rendita e di ogni trasferimento della sua residenza o di quella dei suoi familiari. La suddetta istituzione ne darà comunicazione all'istituzione competente. 6) Le disposizioni di cui all', paragrafo 1 e 4 e dell' del presente accordo sono applicabili per analogia.
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