Accordo›Titolo III
Art. 12
87 / 95In vigore dal 30 lug 1982
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1) Per beneficiare, per sè e per i propri familiari, delle prestazioni in natura ai sensi dell' della convenzione, il disoccupato è tenuto a presentare, all'istituzione di assicurazione malattia della parte in cui si è recato, un attestato che deve richiedere prima della partenza all'istituzione competente per l'assicurazione di malattia. Se il disoccupato non presenta tale attestato, l'istituzione della parte in cui si è recato si rivolge alla istituzione competente per ottenerlo. L'attestato deve certificare l'esistenza del diritto a dette prestazioni ai sensi dell' della Convenzione e indicare la durata del diritto alle prestazioni stesse.
2) Le prestazioni in natura sono erogate dalla istituzione del luogo di residenza al disoccupato ed ai suoi familiari, secondo le modalità previste dalla legislazione che essa applica.
3) Le disposizioni dell' paragrafo 4 e dell' del presente accordo sono applicabili per analogia.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;440#art-a-12