Accordo›Titolo III
Art. 11
86 / 95In vigore dal 30 lug 1982
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1) Per beneficiare delle prestazioni previste dall', paragrafo 1, della Convenzione, il lavoratore dovrà iscriversi, così come i membri della sua famiglia, nell'Istituzione del luogo di residenza, presentando un certificato che accerti che ha diritto a dette prestazioni, per sè e per i familiari a carico. Questa certificazione sarà rilasciata dall'Istituzione competente. Se il lavoratore o i familiari a carico non presentano detta certificazione, l'Istituzione del luogo di residenza si rivolgerà all'istituzione competente per ottenerla.
2) La certificazione avrà valore fintanto che l'Istituzione del luogo di residenza non abbia ricevuto notifica di annullamento.
3) L'Istituzione del luogo di residenza informerà l'Istituzione competente di tutte le iscrizioni che abbia effettuato in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
4) Il lavoratore o i familiari a carico sono tenuti ad informare l'Istituzione del luogo di residenza di qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro situazione che possa modificare il diritto alle prestazioni, in particolare l'abbandono o il cambiamento di occupazione del lavoratore, ovvero qualsiasi trasferimento della residenza o della dimora di quest'ultimo o di un suo familiare.
L'Istituzione competente informerà l'Istituzione del luogo di residenza della cessazione dell'iscrizione o della fine del diritto alle prestazioni da parte del lavoratore.
5) Per la concessione della prestazione economica prevista nell', paragrafo 1, lettera b) della Convenzione, si applicano le disposizioni di cui al precedente .
6) Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, per analogia, per la concessione di prestazioni in specie ai familiari in virtù del paragrafo 2 dell' della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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