Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Spagna in materia di sicurezza sociale e accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, firmati a Madrid il 30 ottobre 1979.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Spagna in materia di sicurezza sociale e accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione, firmati a Madrid il 30 ottobre 1979. 97 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 18 ARTICOLO 18. 1) a) Ai fini dell'acquisto, del mantenimento o del recupero del diritto alle Art. 19 ARTICOLO 19. Qualora un lavoratore, tenuto conto della totalizzazione dei periodi di assic Art. 20 ARTICOLO 20. Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle istituzioni co Art. 21 ARTICOLO 21. Le variazioni dell'importo delle prestazioni intervenute in una parte contrae Art. 22 ARTICOLO 22. 1) Se la legislazione di una parte contraente subordina l'acquisizione, il ma Art. 23 ARTICOLO 23. Il lavoratore che soddisfa alle condizioni previste dalla legislazione di una Art. 24 ARTICOLO 24. Qualora la legislazione di una delle due parti contraenti subordini l'acquisi Art. 25 ARTICOLO 25. Un lavoratore soggetto alla legislazione di una delle due parti contraenti, h Art. 26 ARTICOLO 26. Un disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione in virtù del Art. 27 ARTICOLO 27. 1) Un titolare di pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di un Art. 28 ARTICOLO 28. Il diritto alle prestazioni familiari spettanti ai sensi dei precedenti artic Art. 29 ARTICOLO 29. 1) I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia profess Art. 30 ARTICOLO 30. L'infortunio subito da un lavoratore in una parte contraente, mentre egli si Art. 31 ARTICOLO 31. La concessione da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenz Art. 32 ARTICOLO 32. L'Istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in Art. 33 ARTICOLO 33. Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere s Art. 34 ARTICOLO 34. 1) Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo esse Art. 35 ARTICOLO 35. Qualora si accerti che l'assicurato abbia subito un aggravamento della malatt Art. 36 ARTICOLO 36. In caso di aggravamento di una pneumoconiosi sclerogena che ha dato luogo all Art. 37 ARTICOLO 37. Nel caso in cui si verifichi in una delle due parti contraenti un infortunio Art. 38 ARTICOLO 38. Le spese per accertamenti sanitari nonché quelle ad essi connesse sostenute i Art. 39 ARTICOLO 39. Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di una del titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 CONVENZIONE fra l'Italia e la Spagna in materia di sicurezza sociale IL PRESIDENTE DELLA R Art. 2 ARTICOLO 2. 1) La presente convenzione si applica: A) nella Repubblica italiana: alle legi Art. 3 ARTICOLO 3. La presente Convenzione si applica alle persone che sono o sono state soggette Art. 4 ARTICOLO 4. Le persone alle quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione Art. 5 ARTICOLO 5. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le persone che Art. 6 ARTICOLO 6. 1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legisla titolo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Art. 7 ARTICOLO 7 1) Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione è soggetto alla legisla Art. 8 ARTICOLO 8. La norma di cui al precedente articolo 7, paragrafo 2, lettera a), è applicata Art. 9 ARTICOLO 9. 1) Il principio di cui all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a) si applica anche Art. 10 ARTICOLO 10. Le Autorità competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune titolo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI
Art. 11 ARTICOLO 11. Se la legislazione di una Parte contraente subordina l'acquisizione, il mante Art. 12 ARTICOLO 12. 1) I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione a Art. 13 ARTICOLO 13. 1) I lavoratori di cui agli articoli, 7 a 10 della presente Conversione che s Art. 14 ARTICOLO 14. I disoccupati di cui all'articolo 23 della presente Convenzione beneficiano, Art. 15 ARTICOLO 15. 1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legisla Art. 16 ARTICOLO 16. La concessione da parte dell'istituzione del luogo di residenza o di soggiorn Art. 17 ARTICOLO 17. Le prestazioni in natura corrisposte dalla istituzione di una Parte contraent titolo IV DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 40 ARTICOLO 40. Le Autorità e le Istituzioni competenti delle due parti contraenti si prestan Art. 41 ARTICOLO 41. Le Autorità diplomatiche e consolari di ciascuna parte contraente possono riv Art. 42 ARTICOLO 42. 1) Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di un Art. 43 ARTICOLO 43. Le Autorità e le Istituzioni competenti delle due parti contraenti possono co Art. 44 ARTICOLO 44. Le istanze che gli interessati indirizzano alle autorità o alle Istituzioni c Art. 45 ARTICOLO 45. 1) Le istanze e gli altri documenti presentati alle autorità competenti o all Art. 46 ARTICOLO 46. Le Autorità competenti delle due parti contraenti stabiliranno in un accordo Art. 47 ARTICOLO 47. Le Autorità competenti delle due parti si comunicano tutte le disposizioni ch Art. 48 ARTICOLO 48. 1) L'Istituzione competente di una parte contraente è tenuta, su richiesta de Art. 49 ARTICOLO 49. 1) Qualora l'Istituzione di una parte contraente abbia erogato una pensione p Art. 50 ARTICOLO 50. 1) L'Istituzione competente potrà corrispondere all'interessato un anticipo n Art. 51 ARTICOLO 51. 1) L'Istituzione di una parte contraente debitrice di prestazioni da corrispo Art. 52 ARTICOLO 52. 1) La presente Convenzione non dà diritto a prestazioni per periodi anteriori Art. 53 ARTICOLO 53. 1) La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica sarann Art. 48-bis ARTICOLO 48-bis. 1) Le persone indicate nell'articolo 3 della presente Convenzione non pos Accordo
Art. 18 ARTICOLO 18. 1) Nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione Art. 19 ARTICOLO 19. 1) Gli assicurati ed i loro superstiti che intendano beneficiare delle presta Art. 20 ARTICOLO 20. 1) Per dare corso alla domanda di prestazioni di vecchiaia, invalidità e supe Art. 21 ARTICOLO 21. 1) L'Istituzione competente che ha ricevuto la domanda compilerà il formulari Art. 22 ARTICOLO 22. 1) L'Istituzione competente dell'altra parte contraente, una volta ricevuti i Art. 23 ARTICOLO 23. Entrambe le Istituzioni dell'una e dell'altra parte, si invieranno copia dei Art. 24 ARTICOLO 24. 1) L'istituzione competente del luogo di residenza dell'interessato dovrà eff Art. 25 ARTICOLO 25. 1) La concessione di anticipi sulla pensione prevista dall'articolo 50 della Art. 26 ARTICOLO 26. 1) Il pagamento delle prestazioni dovute da ciascuna delle competenti Istituz Art. 27 ARTICOLO 27. 1) Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 22 della Convenzione, l'i Art. 28 ARTICOLO 28. L'attestato previsto dall'articolo 27 del presente accordo è rilasciato: a) i Art. 29 ARTICOLO 29. 1) Nei casi previsti dall'articolo 23 della Convenzione, il disoccupato dovrà Art. 30 ARTICOLO 30. 1) Le prestazioni di disoccupazione erogate dall'istituzione del luogo di sog Art. 31 ARTICOLO 31. 1) Il lavoratore che in base all'articolo 25 della Convenzione fa valere il d Art. 32 ARTICOLO 32. Per la corresponsione delle prestazioni familiari in favore dei lavoratori di Art. 33 ARTICOLO 33. 1) Per beneficiare delle prestazioni in natura in caso di residenza o di sogg Art. 34 ARTICOLO 34. 1) L'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno cui sia stata presenta Art. 35 ARTICOLO 35. 1) Nei casi di cui agli articoli 33 e 34, 1° comma, della Convenzione, la dom Art. 36 ARTICOLO 36. 1) Per "attività suscettibile di provocare o aggravare la pneumoconiosi scler Art. 37 ARTICOLO 37. 1) L'assicurato è tenuto a fornire alla Istituzione presso la quale fa valere Art. 38 ARTICOLO 38. Le spese sostenute per la erogazione delle prestazioni in natura nonché per g titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 ACCORDO amministrativo per l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Re Art. 2 ARTICOLO 2. Le istituzioni competenti all'applicazione del presente Accordo sono: a) nella Art. 3 ARTICOLO 3. Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria secondo l'articolo 6 para Art. 4 ARTICOLO 4. Qualora la legislazione di una delle due parti contraenti preveda che l'import titolo II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE
Art. 5 ARTICOLO 5. 1) Per i lavoratori distaccati nel territorio dell'altra parte conformemente a Art. 6 ARTICOLO 6. 1) Per esercitare il diritto di opzione previsto dall'articolo 9 paragrafo 2 d titolo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI
Art. 7 ARTICOLO 7. 1) Per beneficiare delle disposizioni dell'articolo 11 della Convenzione il la Art. 8 ARTICOLO 8. 1) Per beneficiare di prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 12, paragra Art. 9 ARTICOLO 9. 1) Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 12, para Art. 10 ARTICOLO 10. 1) Per beneficiare delle prestazioni in denaro ai sensi dell'articolo 12, par Art. 11 ARTICOLO 11. 1) Per beneficiare delle prestazioni previste dall'articolo 13, paragrafo 1, Art. 12 ARTICOLO 12. 1) Per beneficiare, per sè e per i propri familiari, delle prestazioni in nat Art. 13 ARTICOLO 13. 1) Per beneficiare nella parte in cui risiede delle prestazioni in natura ai Art. 14 ARTICOLO 14. 1) Per la concessione delle prestazioni di cui all'articolo 16 della Convenzi Art. 15 ARTICOLO 15. 1) Le spese sostenute per la concessione di prestazioni in specie in applicaz Art. 16 ARTICOLO 16. 1) Le spese delle prestazioni date in applicazione dell'articolo 13, paragraf Art. 17 ARTICOLO 17. 1) Le spese sostenute per la concessione delle prestazioni in applicazione de titolo IV DISPOSIZIONI DIVERSE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 39 ARTICOLO 39. Gli Organismi di collegamento stabiliranno, di comune accordo, i formulari e Art. 40 ARTICOLO 40. Per l'applicazione della legislazione spagnola si considererà un lavoratore i Art. 41 ARTICOLO 41. La validità del presente Accordo decorre dalla data di entrata in vigore dell Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360