Convenzione
Art. 8
8 / 31Navigazione marittima ed aerea
In vigore dal 30 lug 1982
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(Navigazione marittima ed aerea)
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
3. Per quanto riguarda gli utili realizzati dal gruppo di navigazione aerea norvegese, danese e svedese "Scandinavian Airlines System" (SAS), si applicano le disposizioni del paragrafo 1 ma unicamente alla quota parte di utili corrispondente alla partecipazione al gruppo detenuta dalla "AB Aerotransport" (ABA) partecipante svedese allo "Scandinavian Airlines System" (SAS).
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano parimenti agli utili di un'impresa di uno Stato contraente che partecipa a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;439#art-c-8