Art. 18 · Pensioni e altri pagamenti analoghi
Convenzione

Art. 18

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Pensioni e altri pagamenti analoghi

In vigore dal 30 lug 1982
. (Pensioni e altri pagamenti analoghi) 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell' le pensioni ed altri pagamenti analoghi pagati ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altri pagamenti analoghi, corrisposti in virtù della legislazione di assicurazione sociale di uno Stato contraente, nonché le somme corrisposte in dipendenza di una assicurazione di pensione conclusa in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato. Tali disposizioni si applicano soltanto ai nazionali dello Stato contraente dal quale provengono i pagamenti.
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