Convenzione
Art. 6
6 / 21In vigore dal 6 lug 1982
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Nel caso in cui l'ammissione negli istituti d'insegnamento situati nel territorio di uno Stato contraente non dipenda dall'autorità di tale Stato, quest'ultimo trasmetterà il testo della Convenzione agli istituti interessati e farà quanto in suo potere affinché tali istituti accettino i principi enunciati nelle sezioni II e III della Convenzione.
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