Art. 5
Convenzione

Art. 5

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In vigore dal 6 lug 1982
. Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai governi, ogni possibile misura per incoraggiare le autorità competenti, ai fini dell'esercizio di una professione, a rendere effettivo il riconoscimento, ai sensi dell' paragrafo 1 b) summenzionato, dei diplomi, titoli o gradi d'insegnamento superiore conferiti dalle autorità competenti degli altri Stati contraenti.
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