Art. 4
Convenzione

Art. 4

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In vigore dal 6 lug 1982
. 1. Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai governi, ogni possibile misura per incoraggiare le autorità competenti a: a) riconoscere, conformemente alla definizione di riconoscimento figurante all', paragrafo 1, i certificati, diplomi e titoli allo scopo di permettere ai possessori di tali titoli di proseguire gli studi, ricevere una formazione o intraprendere ricerche nei propri istituti d'insegnamento superiore; b) definire nella misura più ampia possibile le modalità secondo cui potranno esser riconosciuti, ai fini del proseguimento degli studi, gli studi parziali compiuti negli istituti d'insegnamento superiore situati negli altri Stati contraenti. 2. Le disposizioni del paragrafo 2 dell' summenzionato sono applicabili ai corsi previsti dal presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376#art-c-4