Art. 3
Convenzione

Art. 3

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In vigore dal 6 lug 1982
. 1. Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai governi, ogni possibile misura per incoraggiare le competenti autorità a riconoscere, in conformità alla definizione del riconoscimento figurante all', paragrafo 1, i diplomi rilasciati al termine degli studi secondari e ogni altro titolo rilasciato negli altri Stati contraenti, che consenta l'accesso all'insegnamento superiore, allo scopo di permettere ai detentori di tali titoli e diplomi d'intraprendere degli studi negli istituti d'insegnamento superiore situati nel territorio di tali Stati contraenti. 2. Tuttavia, e senza pregiudizio delle disposizioni dell', paragrafo 1 a), l'ammissione in un istituto di insegnamento superiore potrà esser subordinata all'esistenza delle capacità logistiche di accoglimento e alle condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste per intraprendere con profitto gli studi in questione.
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