Convenzione
Art. 20
20 / 21In vigore dal 6 lug 1982
.
Il Direttore generale dell'Unesco informerà gli Stati contraenti e gli altri Stati menzionati ai precedenti , così come l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica o di adesione di cui all' e delle denunce di cui all' della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-06-04;376#art-c-20