Art. 20
Convenzione

Art. 20

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In vigore dal 6 lug 1982
. Il Direttore generale dell'Unesco informerà gli Stati contraenti e gli altri Stati menzionati ai precedenti , così come l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica o di adesione di cui all' e delle denunce di cui all' della presente Convenzione.
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