Art. 19
Convenzione

Art. 19

19 / 21
In vigore dal 6 lug 1982
. 1. Gli Stati contraenti hanno la facoltà di denunciare la presente Convenzione. 2. La denuncia è notificata per mezzo di uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell'Unesco. 3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la ricezione dello strumento di denuncia. Tuttavia, le persone che hanno beneficiato di quanto stabilito nella presente Convenzione e che stiano seguendo un corso di studi nel territorio dello Stato contraente che denuncia la Convenzione, potranno terminare il ciclo di studi iniziato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376#art-c-19