Art. 13
Convenzione

Art. 13

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In vigore dal 6 lug 1982
. Il Comitato regionale adotta tutte le misure utili al fine di associare ai propri sforzi miranti ad assicurare la migliore applicazione possibile della presente Convenzione, le organizzazioni internazionali governative e non governative competenti. Quanto sopra riguarda in particolare le istituzioni e gli organismi internazionali investiti di responsabilità nell'applicazione delle convenzioni o degli accordi sub-regionali relativi al riconoscimento dei diplomi negli Stati appartenenti alla regione Europa.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376#art-c-13