Art. 12
Convenzione

Art. 12

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In vigore dal 6 lug 1982
. 1. Gli Stati contraenti procederanno tra di essi a scambi di informazioni e di documentazione relativi agli studi e diplomi dell'insegnamento superiore. 2. Gli Stati contraenti mireranno a promuovere lo sviluppo dei metodi e dei meccanismi che permettano di raccogliere, analizzare, classificare e diffondere le informazioni relative al riconoscimento di studi, diplomi e gradi dell'insegnamento superiore, tenendo conto dei metodi e dei meccanismi utilizzati e delle informazioni raccolte dagli organi nazionali, sub-regionali, regionali e internazionali ed in particolari dall'Unesco.
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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376#art-c-12