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Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento degli
LEGGE · n. 376
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento degli
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23 articoli
Convenzione
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella
Art. 2
ARTICOLO 2. 1. Gli Stati contraenti intendono contribuire, con un'azione comune, sia alla
Art. 3
ARTICOLO 3. 1. Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti
Art. 4
ARTICOLO 4. 1. Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti
Art. 5
ARTICOLO 5. Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai
Art. 6
ARTICOLO 6. Nel caso in cui l'ammissione negli istituti d'insegnamento situati nel territo
Art. 7
ARTICOLO 7. 1. In considerazione del fatto che il riconoscimento verte sugli studi effettu
Art. 8
ARTICOLO 8. Gli Stati contraenti si impegnano ad agire ai fini del raggiungimento degli ob
Art. 9
ARTICOLO 9. 1. Gli Stati contraenti riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi e l'
Art. 10
ARTICOLO 10. 1. È istituito un Comitato regionale composto dai rappresentanti dei governi
Art. 11
ARTICOLO 11. 1. Il Comitato regionale elegge, per ognuna delle proprie sessioni, un Presid
Art. 12
ARTICOLO 12. 1. Gli Stati contraenti procederanno tra di essi a scambi di informazioni e d
Art. 13
ARTICOLO 13. Il Comitato regionale adotta tutte le misure utili al fine di associare ai pr
Art. 14
ARTICOLO 14. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno agli studi intrap
Art. 15
ARTICOLO 15. La presente Convenzione è aperta alla firma e alla ratifica degli Stati appar
Art. 16
ARTICOLO 16. 1. Altri Stati, membri dell'ONU, di una delle istituzioni specializzate o del
Art. 17
ARTICOLO 17. La ratifica della presente Convenzione o l'adesione ad essa si effettua con i
Art. 18
ARTICOLO 18. La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo il deposito del quinto
Art. 19
ARTICOLO 19. 1. Gli Stati contraenti hanno la facoltà di denunciare la presente Convenzion
Art. 20
ARTICOLO 20. Il Direttore generale dell'Unesco informerà gli Stati contraenti e gli altri
Art. 21
ARTICOLO 21. In conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente C