Art. 6 · LEGGE 29 maggio 1982, n. 304

Art. 6

LEGGE 29 maggio 1982, n. 304

In vigore dal 3 giu 1982
Libertà provvisoria Fuori dei casi previsti dall' del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, all'imputato di reato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale al quale è stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell' può essere concessa la libertà provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente quando, tenuto conto della sua personalità, anche desunta dalle modalità della condotta, nonchè dal comportamento processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che si asterrà dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività. L'imputato che ha ottenuto la libertà provvisoria ai sensi del comma precedente può ottenere lo stesso beneficio in relazione ad altri reati per i quali sia pendente separato procedimento. Se è stata già emessa sentenza di condanna, la libertà provvisoria può essere concessa solo se l'imputato tiene uno dei comportamenti previsti dall'. Sulla concessione della libertà provvisoria decide il giudice competente per il procedimento. Agli imputati dei reati indicati nell', la libertà provvisoria può essere concessa anche in istruttoria, quando il giudice, tenuto conto del comportamento processuale comprovante l'avvenuta dissociazione, ritenga fondatamente che possa essere dichiarata la non punibilità alle condizioni stabilite nel detto articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-05-29;304#art-6