Art. 34 · LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

Art. 34

LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

In vigore dal 24 ago 1985
(Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980) Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979. 1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente . L'assegnazione della sede è disposti secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo . Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati.
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