Art. 18 · LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

Art. 18

LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

In vigore dal 2 ago 1984
(Modifiche alla normativa in materia di comandi) A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84 sono soppressi i comandi previsti dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione dei comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse. L'articolo 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si deve intendere nel senso che, per i comandi disposti presso enti o associazioni aventi personalità giuridica, la spesa per le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico del bilancio dello Stato . Sono abrogate altresì tutte le disposizioni che prevedono comandi di personale docente di ruolo per insegnamenti in scuole di grado od ordine diverso da quello delle scuole di appartenenza. Sono, comunque, fatti salvi i comandi disposti per l'attuazione dei progetti di sperimentazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Salvo quanto disposto dai successivi , il personale comandato per effetto delle disposizioni abrogate dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto. Per gli incarichi, di cui all' del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Per gli incarichi ispettivi di cui all'articolo 119, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'esonero dal servizio è limitato ai giorni effettivamente necessari per l'espletamento dell'incarico.
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