Art. 17 · LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

Art. 17

LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

In vigore dal 6 giu 1982
(Supplenze brevi) Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti che si assentino per non più di sei giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento di 18 ore, previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario. Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia. Il preside designa il docente, chiamato ai sensi del precedente primo comma a sostituire il collega assente, ove possibile, tra i docenti della medesima classe o della medesima disciplina, tenendo conto dell'esigenza di assicurare uniformità di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.
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