Art. 20 · LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

Art. 20

LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

In vigore dal 30 mag 1982
Il conto consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è deliberato entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
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