Art. 19
LEGGE 10 maggio 1982, n. 251
In vigore dal 30 mag 1982
L'organizzazione e la gestione della officina ortopedica dell'INAIL di Vigorso di Budrio, quale presidio destinato alla sperimentazione ed applicazione di protesi per gli infortunati sul lavoro, saranno disciplinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro della sanità.
I rapporti dell'INAIL con le unità sanitarie locali per la fornitura di protesi ai soggetti assistiti dalle unità medesime saranno regolati da convenzioni stipulate sulla base di uno schema tipo approvato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della sanità, il Consiglio sanitario nazionale e l'INAIL.
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