Art. 15 · LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

Art. 15

LEGGE 10 maggio 1982, n. 251

In vigore dal 30 mag 1982
Gli assicurati ed i loro superstiti possono, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro domanda per il condono delle somme non dovute e dagli stessi percepite per qualsiasi tipo di prestazione. In tale ipotesi non si fa luogo al recupero di dette somme.
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