Art. 3

Art. 3

In vigore dal 11 giu 1982
Le eventuali spese per la pensione sociale e per le prestazioni sanitarie di malattia, di cui agli della convenzione, faranno carico, rispettivamente, al "Fondo sociale" istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e al "Fondo sanitario nazionale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - ANDREATTA - DARIDA - DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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